IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (Legge comunitaria 2007), ed in particolare
l'articolo 27;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, concernente
attuazione  della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza
tra  autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione
della legislazione veterinaria e zootecnica;
  Visto  il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, concernente
attuazione  delle  direttive  93/118/CEE e 96/43/CEE che modificano e
codificano  la  direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle
ispezioni  e  dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni
prodotti di origine animale, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 3;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 giugno 2003, n. 223, concernente
attuazione   delle   direttive   2000/77/CE   e  2001/46/CE  relative
all'organizzazione    dei    controlli    ufficiali    nel    settore
dell'alimentazione animale;
  Visto  il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
  Vista  la  decisione  2007/275/CE  della Commissione, del 17 aprile
2007,  relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a
controlli  presso  i  posti  di  ispezione  frontaliera a norma delle
direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE;
  Considerato  che  ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n.
882/2004  gli  Stati  membri  garantiscono  che,  per  predisporre il
personale  e  le  altre risorse necessarie per i controlli ufficiali,
siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto
appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo
diritti o tasse;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 13 novembre 2008;
  Acquisiti  i  pareri  definitivi delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali e per i
rapporti con le regioni;
                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:


                               Art. 1.


                        Campo di applicazione


  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei
controlli   sanitari   ufficiali,   disciplinati  al  titolo  II  del
regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorita' competenti per
la  verifica della conformita' alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
  2.  Per  il  finanziamento  dei  controlli  di  cui  al comma 1, si
applicano  le  tariffe  previste  negli allegati al presente decreto,
secondo le modalita' di cui all'articolo 2.
  3.  Le  tariffe  di  cui  al  presente  decreto,  che sostituiscono
qualsiasi  altra  tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al
comma  1,  sono  a carico degli operatori dei settori interessati dai
controlli  di  cui  al  comma  1.  E'  fatta salva la possibilita' di
stabilire,  con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e
le malattie enzootiche, sentita la Conferenza Stato-regioni.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE)
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  27  della legge 25
          febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
          marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario:
             «Art. 27 (Delega al Governo per l'adozione di un decreto
          legislativo   relativo  al  rifinanziamento  dei  controlli
          sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004).
          -  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
          nuovi  o  maggiori  oneri a carico della finanza pubblica e
          con  le  modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1, un
          decreto   legislativo  per  disciplinare  le  modalita'  di
          finanziamento  dei  controlli  sanitari ufficiali di cui al
          regolamento  (CE)  n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del 29 aprile 2004, nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          g), nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
              a)  prevedere  che  la determinazione delle tariffe sia
          individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 27
          del regolamento (CE) n. 882/2004;
              b)  porre  a  totale carico degli operatori del settore
          alimentare,  dei  mangimi  e  di quello zootecnico il costo
          derivante dai controlli supplementari previsti dall'art. 28
          del regolamento (CE) n. 882/2004.
             2.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto
          legislativo  di cui al comma 1, si applicano, ove di misura
          superiore  a  quelle  stabilite  dal  regolamento  (CE)  n.
          882/2004,  le  tariffe  fissate  dal decreto legislativo 19
          novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate
          con   disposizione   regionale,   ai   fini  dell'integrale
          copertura dei costi effettivi del servizio prestato.».
             -  Il  decreto  legislativo  30  gennaio 1993, n, 27, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28,
          supplemento ordinario.
             - La direttiva 89/608/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 2
          dicembre 1989 n. L. 351.
             -  Il  decreto  legislativo 19 novembre 1998, n. 432, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 16 dicembre 1998, n.
          293.
             -  La  direttiva 93/118/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L. 34 del 31 dicembre 1993.
             - La direttiva 96/43/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
          L. 162 del 1° luglio 1996.
             -  La  direttiva 85/73/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E 5
          febbraio   1985  n.  L.  32.  (Attuazione  della  direttiva
          95/69/CE  che  fissa  le  condizioni  e le modalita' per il
          riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed
          intermediari  operanti nel settore dell'alimentazione degli
          animali).
             -  L'art. 4, comma, 3, del decreto legislativo 13 aprile
          1999,  n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio
          1999, n. 105, cosi' recita:
             «Art.   4   (Procedura   per   il  riconoscimento  degli
          stabilimenti e degli intermediari). - 1.-2. (Omissis).
             3.  La  domanda  per  ottenere  il riconoscimento di cui
          all'art.  2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di cui
          all'art.  3  deve  essere  presentata  alla  regione o alla
          provincia autonoma competente per territorio.».
             -  Il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n. 80,
          (Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE  in materia
          di  organizzazione  dei  controlli  veterinari sui prodotti
          provenienti  da  Paesi  terzi) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 7 aprile 2000, n. 82.
             -  Il  decreto  legislativo  17  giugno  2003, n. 223 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194,
          supplemento ordinario.
             -  Il  Regolamento  (CE) n. 882/2004 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191.
             -  La decisione del 17 aprile 2007, n. 275 e' pubblicata
          nella G.U.C.E. 4 maggio 2007, n. L. 116.
          Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
             -  Per  il  Regolamento  (CE) n. 882/2004, si veda nelle
          note alle premesse.